Temolo
- Thymallus
thymallus (Linnaeus, 1758)
Criteri
biologici
valore
= 2: l'areale di distribuzione originario del temolo comprende l'Europa
centro-settentrionale arrivando a sud fino al Centro Italia, dove č stato
introdotto. Verso Est si ritrova in buona parte della regione balcanica
e, a nord del Mar Nero e del Mar Caspio, fino ai Monti Urali. Verso nord
č diffuso in Gran Bretagna fino alla Scozia (dove č stato introdotto con
successo nel passato), in alcune zone della Svezia e della Norvegia e nella
parte settentrionale della Finlandia.
valore
= 2: il temolo č una specie dotata di una buona vagilitā, che lo rende fragile
alle situazioni di mancata percorribilitā dei corsi d'acqua, per la presenza
di sbarramenti invalicabili.
valore
= 2 : all'interno del territorio regionale esistono diverse situazioni che
indicano il depauperamento delle popolazioni originarie. Per esempio nel
Fiume Ticino, come attestano i dati di un recente censimento della fauna
ittica del fiume, il temolo č ormai quasi del tutto scomparso; nel Fiume
Adda invece la popolazione di temolo č molto abbondante ma analisi genetiche
recentemente condotte su questa popolazione la ricondurrebbero al ceppo
danubiano alloctono.
valore
= 2: il temolo popola i tratti pedemontani dei corsi d'acqua, spesso in
associazione con la trota marmorata, dove predilige le zone poco profonde
e veloci ma non eccessivamente turbolente, con fondali ghiaiosi e vegetazione
sommersa.
valore
= 3: la notevole importanza del territorio lombardo per la conservazione
della specie deriva dal fatto che numerosi bacini fluviali compresi all'interno
dei suoi confini presentano situazioni critiche di forte decremento delle
popolazioni di temolo o addirittura della loro quasi totale scomparsa (per
esempio il Fiume Ticino).
valore
= 1: il temolo rientra nell'Allegato D della Direttiva 92/43/CEE, tra le
specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Esso č inoltre una delle
specie tutelate dalla L.R. 25/82 che ne stabilisce il divieto di pesca nel
periodo che va dal 15/12 al 30/04 e ne fissa la misura minima di cattura
a 25 cm.