La richiesta delle deroghe per la raccolta, il prelievo e la reintroduzione delle specie tutelate dalla LR 10/2008
La LR 10/2008 prevede che per la raccolta a fini scientifici e didattici (art. 8), nonché le Introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi (art. 10) delle specie protette elencate nella DGR 7736/2008 sia necessaria opportuna autorizzazione rilasciata da Regione Lombardia.
Le richieste di autorizzazione vanno inviate alla DG Territorio e Sistemi Verdi, all’attenzione della Struttura Natura e Biodiversità (all'indirizzo di posta certificata:
Si evidenzia che per le specie in allegato IV alla Direttiva Habitat (92/43/CEE) il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto all’art. 11 che il Ministero dell’Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle Politiche Agricole e l’ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA), possa autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b). Pertanto la richiesta di autorizzazione alla raccolta, prelievo e reintroduzione delle specie elencate dalla LR 10/2008 che risultano incluse anche nell’allegato IV alla Direttiva Habitat va avanzata, oltre che a Regione Lombardia, anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (all’indirizzo di posta certificata:
Nel caso di richieste di autorizzazione in deroga per attività finalizzate al monitoraggio ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, il Ministero ha definito una procedura semplificata (che non si applica tuttavia ai grandi carnivori), che prevede che siano le Amministrazioni delle Regioni e le Province Autonome a richiedere l'autorizzazione. Pertanto le richieste di autorizzazione relative a tali monitoraggi dovranno venire inviate alla DG Territorio e Sistemi Verdi, all’attenzione della Struttura Natura e Biodiversità (
Per quanto concerne la gestione delle richieste di raccolta e di autorizzazione per le reintroduzioni delle sole specie vegetali si clicchi qui.